Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto dell’ Università
degli Studi di Cassino, è istituito il «Centro Interdipartimentale
di Ricerca su Tradizione e traduzione: fonti manoscritte per lo studio
comparato delle letterature contemporanee» (d'ora in poi Centro).
Il centro ha sede nell’Università degli Studi di Cassino.
Articolo 2 - Afferenze
Al Centro afferiscono il Dipartimento di Filologia e Storia e il Dipartimento
di Linguistica e Letterature comparate dell’Università
degli Studi di Cassino. La possibilità di afferire al Centro
è inoltre riservata ai Dipartimenti che ne facciano richiesta,
a condizione che abbiano al loro interno un'area di ricerca caratterizzata
da interessi filologico-linguistici.
Articolo 3 - Finalità
Il Centro ha per scopo:
1. la ricerca storica, filologica e linguistica sulla tradizione manoscritta
di poeti e narratori del XX e XXI secolo, italiani e stranieri, selezionata
e analizzata secondo criteri comparatistici e con particolare attenzione
al fenomeno della traduzione; lo studio privilegerà in particolare
i documenti del «Fondo Manoscritti delle Letterature contemporanee»
di cui all’art. 15;
2. di inventariare e ordinare, secondo i moderni criteri filologici
e bibliologici, i materiali in vista della costituzione di cataloghi;
3. di promuovere manifestazioni filologico-critiche mediante l’organizzazione
e la partecipazione attiva a congressi, mostre, simposi, seminari;
4. di elaborare ed eseguire programmi di ricerca anche interdisciplinari
coordinati con istituti di ricerca nazionali e internazionali, sia pubblici
sia privati.
Articolo 4 - Locali e attrezzature
Il Centro ha sede nei locali ad esso assegnati dall’Università
degli Studi di Cassino e si avvale delle attrezzature messe a disposizione
dall'Università degli Studi di Cassino, dai Dipartimenti afferenti
o dagli Enti con cui siano state stipulate apposite convenzioni.
Articolo 5 - Organi del Centro
Sono organi del Centro:
- il Consiglio Scientifico
- il Presidente
- il Direttore
Articolo 6 - Il Consiglio scientifico
1. Il Consiglio Scientifico è l’organo di programmazione
delle attività scientifiche e culturali del Centro. Approva il
piano annuale delle attività del Centro; decide l’acquisizione
del materiale di ricerca di cui all’art. 4 comma 1 e approva il
regolamento per l’accesso al Fondo e l’utilizzazione degli
archivi e delle attrezzature del Centro; delibera su eventuali richieste
di afferenza da parte di altri Dipartimenti; approva la relazione annuale
sulle attività svolte.
2. Il Consiglio Scientifico è composto da:
- il Direttore del Dipartimento di Filologia e Storia dell’Università
degli Studi di Cassino o un suo delegato;
- il Direttore del Dipartimento di Linguistica e Letterature comparate
dell’Università degli Studi di Cassino o un suo delegato;
- due Professori di ruolo o Ricercatori designati dal Consiglio del
Dipartimento di Filologia e Storia dell’Università degli
Studi di Cassino;
- due Professori di ruolo o Ricercatori designati dal Consiglio del
Dipartimento di Linguistica e Letterature comparate dell’Università
degli Studi di Cassino;
- un Professore di ruolo o un Ricercatore designato dal Consiglio di
ciascun ulteriore Dipartimento afferente.
3. I componenti del Consiglio Scientifico durano in carica un quadriennio
e il loro mandato non può essere rinnovato più di una
volta consecutivamente.
4. Il Consiglio Scientifico può cooptare alcuni componenti di
particolare prestigio, provenienti dal mondo della cultura che partecipano
alle sedute del Consiglio con voto consultivo. fino a un massimo di
cinque scrittori e/o studiosi e/o editori di chiara fama. La proposta
è avanzata dal Presidente o da almeno un terzo dei componenti
del Consiglio.
5. In caso di dimissioni di componenti del Consiglio Scientifico, si
provvederà a nuove designazioni, in modo da integrare fino alla
scadenza del quadriennio ciascuna rappresentanza.
6. La convocazione del Consiglio Scientifico è disposta dal Presidente
per iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo dei componenti
del Consiglio stesso, con esclusione dei membri cooptati.
Articolo 7 - Il Presidente
1. Il Presidente rappresenta ufficialmente il Centro in tutte le sedi
istituzionali ed esercita le seguenti funzioni:
a) convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte l'anno, lo presiede
e sorveglia sull'esecuzione dei suoi deliberati;
a) nomina il Direttore del Centro;
b) propone i nomi dei componenti di cui all'art. 7 comma 4.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Scientifico. In caso
di dimissioni del Presidente, il Consiglio Scientifico elegge un nuovo
Presidente, che resterà in carica fino alla conclusione del mandato
del Consiglio stesso.
Articolo 8 - Il Direttore del Centro
1. Il Direttore del Centro è un membro del Consiglio Scientifico
nominato dal Presidente ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto b, ed esercita
le seguenti funzioni:
a) cura i rapporti scientifici di interesse del Centro;
b) predispone l piano annuale di attività e sovrintende alla
sua realizzazione;
c) prepara la relazione annuale sull’attività svolta dal
Centro e la presenta al Consiglio Scientifico.
2. In caso di dimissioni del Direttore, il Presidente provvede a nominare
un nuovo Direttore, che resterà in carica fino alla conclusione
del mandato del Consiglio stesso.
Articolo 9 - La Segreteria amministrativa
Le funzioni amministrative del Centro possono essere svolte da una struttura
autonoma appositamente creata o dalla struttura di uno dei Dipartimenti
afferenti, pevio accordo fra i vari Direttori dei Dipartimenti afferenti.
Il Responsabile amministrativo, che ha l’incarico di coordinare
questa struttura, della struttura è un funzionario nominato dal
Presidente del Centro, sentiti i Direttori dei Dipartimenti afferenti.
Articolo 10 - Convenzioni
Il Centro può proporre convenzioni con Enti pubblici o privati.
Articolo 11 - Autonomia amministrativa, finanziaria e contabile
Il Presidente e il Responsabile amministrativo provvedono a tutte le
spese necessarie all’attività del Centro. A tale fine essi
assumono le obbligazioni e provvedono a disporne l’adempimento
ordinando il relativo pagamento sul bilancio del Centro.
Articolo 12 - Finanziamenti
I fondi necessari per il funzionamento del Centro sono costituiti da
eventuali contributi dell’Università di Cassino, da contributi
e donazioni di amministrazioni statali, di Enti pubblici o privati,
da finanziamenti per la ricerca del CNR, del Ministero dell'Istruzione
dell’Università e della Ricerca, del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali e di altri Ministeri, nonché da
entrate connesse allo svolgimento di attività di ricerca a favore
di terzi.
Articolo 13 - Modifiche allo statuto
Il presente statuto può essere modificato su proposta del Consiglio
Scientifico. Le relative modifiche sono emanate con Decreto Rettorale
dal Rettore dell'Università degli Studi di Cassino, sentito il
parere del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
Articolo 14 - Scioglimento
1. Qualora il Centro, per il venir meno dei fini, per carenze di mezzi,
o per altri motivi, cessi la propria attività, lo scioglimento
è deliberato dal Consiglio Scientifico, sentito il parere dei
Dipartimenti afferenti al Centro.
2. In tal caso, i beni e le attrezzature del Centro saranno devoluti
all’Università degli Studi di Cassino.
Articolo 15 - Finanziamenti
1. Il «Fondo Manoscritti delle Letterature contemporanee»
comprende i beni dichiarati nell’atto notarile di costituzione,
nonché i beni successivamente incamerati tramite donazioni o
acquisto.
2. I beni costituenti detto «Fondo» sono registrati nell’inventario
del Centro, ai sensi delle disposizioni di legge per la tutela delle
collezioni rare e di pregio. I beni di questo «Fondo» sono
gestiti dal Centro.
3. In caso di eventuale scioglimento del Centro, la gestione dei beni
passa al Rettore dell'Università degli Studi di Cassino, ai sensi
dell'art. 14.
Articolo 16 -Norme transitorie
1. Nelle more di attivazione delle struttura amministrativa prevista dall'art. 9, tutte le funzioni amministrative possono essere svolte da uno dei Dipartimenti afferenti al Centro, previa accordo fra i Direttori competenti.